IMPRESE ARTIGIANE
Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro imprese
Contenuto pagina
A seguito dell’entrata in vigore della legge Regione Piemonte n. 5/2013 portante la soppressione dell’Albo delle Imprese Artigiane ciascuna impresa in possesso dei requisiti artigiani di cui alla legge n. 443/1985 è tenuta a richiedere l’annotazione della qualifica di impresa artigiana nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Tale annotazione è obbligatoria (salvo che per le società a responsabilità limitata pluripersonali - vedi Legge 57/2001 art. 13) ed è:
• costitutiva dell’impresa artigiana;condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di questo tipo d'impresa;
•comporta l’iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all’attività (per le società in accomandita semplice di tutti i soci accomandatari) negli elenchi nominativi degli artigiani, ai fini previdenziali, mediante comunicazione d’ufficio all’INPS; negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche gli eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il terzo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare o il socio nell’esercizio dell’impresa artigiana.
Dal 15 maggio 2013, data da cui è stato soppresso l’Albo delle Imprese Artigiane, la Comunicazione Unica necessaria per la richiesta di annotazione della qualifica artigiana dell’impresa, secondo quanto disposto dalla L. Regione Piemonte n. 1/2009, come modificata dalla L. Regione Piemonte 5/2013, deve essere presentata al registro delle Imprese competente per la sede legale dell’impresa alla data di acquisizione dei requisiti artigiani: si ha quindi piena coincidenza tra data di inizio attività artigiana, data di invio della Comunicazione Unica e data di acquisizione della qualifica artigiana.
Settimanalmente l'ufficio provvede ad inviare i dati del titolare/soci e degli eventuali collaboratori familiari all'INPS per l'apertura della posizione assicurativa di previdenza sociale.
In caso invece di mancata annotazione della qualifica artigiana, l'ufficio invia comunicazione motivata all'interessato: contro i provvedimenti del Conservatore del Registro delle Imprese è possibile presentare ricorso alla Commissione Regionale, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Le Società che devono richiedere l'annotazione della qualifica di impresa artigiana sono:
-la società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci (o uno in caso di due) svolgano lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell´impresa il lavoro abbia prevalenza sull´ammontare del capitale investito;
-la società a responsabilità limitata con un unico socio se il socio unico è in possesso della qualifica artigiana e non è unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
-la società a responsabilità limitata, può chiedere l'annotazione della qualifica artigiana se la maggioranza dei soci (o uno in caso di due) svolge lavoro personale ed è in possesso della maggioranza del capitale e della maggioranza nell´organo deliberante;
-la società in accomandita semplice se ciascun socio accomandatario è in possesso della qualifica artigiana e non è unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;
-i consorzi e le società consortili, anche in forme di cooperative costituite tra imprese artigiane che si iscrivono in una sezione separata dell´Albo.
La legge stabilisce dei limiti dimensionali per il riconoscimento della qualifica artigianale.
Le modalità di computo dei dipendenti sono contenute nella tabella limiti dimensionali
[ inizio pagina ]
Aiutaci a darti un servizio migliore
Valuta la qualità dei contenuti di questa pagina
Ufficio di riferimento
Per informazioni rivolgersi a:
Registro Imprese
Riferimento | |
Indirizzo | |
Telefono | 0321.338.220 |
Fax | |
registro.imprese@pno.camcom.it, registro.imprese@pec.pno.camcom.it | |
Orari | Dal lunedì a venerdì: 9.00 - 13.00 |
[ inizio pagina ]